Se non si riesce a fare fronte ai debiti è necessario fare valere il proprio diritto al pignoramento prima casa.
Il pignoramento della prima casa è l’atto con cui avviene l’espropriazione forzata dell’immobile nei confronti di un debitore che non deve sottrarre alla garanzia del credito i propri beni.
I creditori possono pignorare la prima casa così come anche la seconda o qualsiasi altro immobile di proprietà del debitore.
Pignoramento prima casa: cosa sapere
Prima del pignoramento prima casa si suole iscrivere l’ipoteca, anche se non è un atto necessario.
Qualora il debitore dovesse vendere il bene prima del suo pignoramento, il creditore potrebbe ugualmente sottoporlo all’esecuzione forzata e all’asta.
La garanzia ipotecaria segna il grado di preferenza del creditore nell’aggiudicazione della somma ricavata dalla vendita.
Il creditore che per primo iscrive garanzia ipotecaria ha diritto ad essere soddisfatto per primo rispetto ad eventuali creditori insinuatisi nella procedura.
Pignoramento prima casa: esiste una soglia di debito?
La legge non fissa una soglia al di sotto della quale non sia possibile eseguire il pignoramento prima casa.
Un soggetto creditore è libero di eseguire un pignoramento immobiliare anche per un’obbligazione pecuniaria di poche centinaia di euro anche se comporta un iter oneroso.
Il creditore in ogni caso può decidere di iscrivere ipoteca sull’immobile del debitore e avviare il pignoramento come pressione psicologica.
Pignoramento prima casa: quando non è possibile?
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste alcun divieto di pignoramento della prima casa rivolto ai soggetti privati.
Il condominio è libero di pignorare l’appartamento nei confronti di chi non paga le quote condominiali.
Sussiste il divieto di pignoramento prima casa quando il creditore è l’agente della riscossione esattoriale, ovvero in tutti i casi in cui non vengono onorate le cartelle esattoriali per imposte o sanzioni dovute allo Stato o all’ente locale.
Si ricorda che la normativa vieta il pignoramento dell’immobile quando il debitore non possiede altri immobili se non quello adibito a civile abitazione.
Inoltre, si deve trattare di immobile non di lusso, ossia non accatastato in una delle seguenti categorie: A/1, A/8 o A/9.