Anche gli atti giudiziari possono essere soggetti a tassazioni, ma quando si verifica ciò? Bisogna rivolgersi all’Agenzia delle Entrate? In quale modo? Per saperne di più, si può continuare a leggere questa pagina.
Chi deve pagare
Per atti giudiziari si intendono le sentenze, le ordinande, i decreti, le citazioni, i precetti ed intimazioni a testimoni emanati dal tribunale. Essi vengono poi registrati presso l’Agenzia delle Entrate, e allora vanno calcolate delle imposte di registro da pagare. Non sono tassati gli atti di inabilitazione, di interdizione, di recupero crediti, di ingiusta detenzione, di estinzione del giudizio, inerenti alla legge Pinto, di omologazione del concordato fallimentare e i procedimenti che hanno un valore al di sotto di 1033 euro.
Devono pagare queste tasse chi interviene volontariamente ad un processo per sostenere una delle parti in causa, senza alcun obbligo, e la parte soccombente. E’ soprattutto chi vince la causa a chiedere la registrazione della sentenza, e l’avvocato verifica nel sito dell’Agenzia delle Entrate la liquidazione dell’imposta, che andrà inserita nel modello F23.
Il calcolo dell’ammontare dell’imposta varia a seconda della sede in cui è stata emessa la sentenza e al tipo di causa (che sia civile, penale o amministrativa). Ad esempio, nel caso di sentenze di condanna al pagamento di somme oppure beni, a certi tipi di prestazione, l’aliquota è pari al 3 %. Per casi di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, l’aliquota è invece pari all’1 %. Se la sentenza in questione dichiara la nullità di un atto, la quota è pari a 168 euro, come per altre sentenze.
Come e quando pagare la tassazione
Per pagare queste imposte, bisogna che le parti coinvolte attendano l’avviso di liquidazione, ed il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla notifica. Sull’Agenzia delle Entrare, seguendo la dovuta procedure, si può visualizzare l’importo dovuto, il codice tributo e la causale del provvedimento giudiziario.
Nella suddetta procedura, per individuare l’atto giudiziario, bisogna indicare dei dati, ovvero l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, l’ente emittente, il tipo ed il numero di provvedimento, nonché l’anno. Una volta individuati i dati, si dovrà compilare il modello F23.
I codici tributo usati per questa tassazione sono l’A140, per l’imposta ipotecaria, l’A141 per l’imposta catastale, l’A146 per l’imposta di bollo, l’A148 per le sanzioni di imposta di bollo, l’A149 per le sanzioni su imposte e tasse ipotecarie e catastali, e l’A152 per gli interessi.