Con il Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito degli importanti criteri generali per quanto riguarda la “realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato“. In più, ha anche regolamentato ciò che riguarda i contratti di locazione transitori, nonché i contratti di locazione per studenti universitari. Vediamo nello specifico di cosa si tratta e cosa implica l’attuazione del DM 16 gennaio 2007.
DM 16 gennaio 2017: a cosa fa riferimento
Il DM infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2017 è stato pubblicato in pubblicato in gazzetta ufficiale il 15 Marzo 2017. Con questo decreto ministeriale sono state stabiliti dei parametri e regolamentati alcuni aspetti per quanto riguarda gli affitti e la stipula dei contratti di locazione. Questa materia era già stata presa in esame dalla Legge 431 del 9/12/1998, che aveva permesso i contratti concordati, nonché i contratti a uso transitorio e i contratti specificamente pensati per gli studenti universitari.
Ciò che è riportato nel DM 16 gennaio 2017 interviene su quanto già stabilito dalla precedente legislazione. In più, integra laddove sono state rinvenute delle lacune sulla materia della stipula dei contratti di locazione. Ciò con particolare riferimento ai comuni ad alta tensione abitativa (ovvero in cui il numero degli abitanti è superiore alle 50 mila unità). In quest’ottica, i contratti di locazione subiscono delle modifiche anche nella redazione, che deve quindi seguire quanto stabilito dai sindacati dei proprietari e degli inquilini.
Le modifiche introdotte dal Decreto Ministeriale
Come anticipato, sono diverse le novità introdotte con l’entrata in vigore del DM 16 gennaio 2017 per quanto riguarda la stipula dei contratti di locazione. Il DM conta 7 articoli, ma una delle prime informazioni importanti la troviamo già all’articolo 1, comma 10, in cui il legislatore stabilisce che i contratti di locazione devono essere stipulati sulla base del tipo di contratto di cui all’allegato A dello stesso DM. Cosa comporta ciò, in concreto? In parole povere, significa che grazie a questo decreto ministeriale non ci si dovrà più trovare alle prese con contratti improvvisati e redatti in modo autonomo o seguendo iniziative proprie. Al contrario, la legge, dal momento dell’entrata in vigore del decreto, prevede l’utilizzo dei modelli allegati allo stesso, senza possibilità di fraintendimenti.
Proseguendo al secondo articolo del Decreto Ministeriale troviamo un altro importante cambiamento, relativo alla validazione del contratto da parte delle associazioni locali. Ovvero, il contratto di locazione deve essere validato da parte di almeno una associazione locale, che a sua volta deve rappresentare la categoria in cui rientrano i proprietari o gli inquilini. In più, l’associazione di categoria locale è incaricata di controllare non solo la validità del contratto, ma anche gli importi. In questo modo si elimina il rischio che il locatore possa beneficiare di agevolazioni che non rientrano nella relativa normativa.
Il passaggio per le associazioni non è obbligatorio nel momento della stipula del contratto di locazione, ma diventa obbligatorio per quanto riguarda la validazione dello stesso contratto. Il contratto di locazione deve infatti risultare conforme a quanto riportato nel DM 16 gennaio 2017, così come stabilito dall’art. 2, comma 8.
DM 16 gennaio 2017: le novità fiscali
L’articolo 5 del DM 16 gennaio 2017 apporta delle modifiche anche sulle agevolazioni fiscali per i contratti di locazione. A fronte dell’indicazione di determinati parametri al momento della dichiarazione dei redditi per l’anno in cui si vuole beneficiare delle agevolazioni fiscali, il reddito imponibile derivante dall’allocazione degli immobili è infatti ridotto del 30%.
Un’altra importante novità introdotta con questo decreto ministeriale riguarda la possibilità di stipulare contratti di locazione transitori. Questo tipo di contratto non può però superare la durata di 18 mesi. In più, si può stipulare solo in caso di studio, apprendistato, formazione professionale, ricerca di lavoro, aggiornamento professionale e mobilità lavorativa.
Infine, novità anche per quanto concerne la cedolare secca. L’aliquota passa infatti dal 21% al 15% per i contratti stipulati a partire dal primo gennaio 2018 nei comuni con più di 10 mila abitanti.