avvalimento

Avvalimento: che cosa significa? Come funziona? Quando si ricorre a questo contratto?

Il contratto di avvalimento è un istituto che intercorre tra due imprese, generalmente in occasione di gare di appalto. In questo ambito, una impresa si avvale di alcune caratteristiche in possesso di un’altra impresa in modo da soddisfare i requisiti imposti dal bando di gara. Ma come si caratterizza questo tipo di contratto e come funziona?

Avvalimento: cos’è? Significato e definizione

Quando si parla di avvalimento si fa riferimento alla possibilità per una impresa di soddisfare determinati requisiti sfruttando quelli di un’altra impresa, che glieli mette a disposizione per un certo lasso di tempo. L’impresa che si avvale dei requisiti di un’altra è detta “ausiliata“. Quella che, al contrario, mette a disposizione i suoi requisiti all’altra impresa, è detta “ausiliaria“. Questo istituto è disciplinato dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici”). Grazie all’avvalimento, quindi, una impresa può partecipare a una gara di appalto anche se non è in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.

Generalmente si sfrutta infatti il contratto dell’avvalimento nell’ambito delle gare di appalto, ma anche in occasione dell’attestazione SOA, documento obbligatorio per la partecipazione alle gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori.

In ogni caso, non tutti i requisiti imposti dal bando di gara possono essere soddisfatti tramite l’avvalimento. I requisiti idonei possono infatti essere solo di natura economica, finanziaria (come può essere un fatturato annuo minimo), tecnica o organizzativa (come per esempio esperienze correlate pregresse). Ciò è sancito dall’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici.

Al contrario, non sono idonei ad avvalimento i criteri di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. Né si può ricorrere all’avvalimento nel caso in cui l’oggetto del contratto comprenda opere per la cui realizzazione è richiesta una complessità tecnica le cui lavorazioni superino del 10% il valore totale dell’opera.

Il contratto di avvalimento

Il contratto di avvalimento è quindi stipulato tra ausiliata e ausiliare. Al suo interno devono essere presenti e dettagliatamente specificati i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione da parte dell’ausiliaria. In mancanza, il contratto è considerato nullo.

In base al tipo di requisiti richiesti dall’ausiliata all’ausiliaria possiamo poi distinguere tra due tipi di contratto di avvalimento:

  • di garanzia, quando i requisiti richiesti sono di natura economico-finanziaria. Per esempio, quando l’ausiliaria mette a disposizione la sua solidità economica per far fronte agli oneri economici.
  • operativo, quando i requisiti richiesti sono invece di natura tecnico-professionale, ovvero, per esempio, le necessarie risorse tecnico-organizzative.

Vale però la pena puntualizzare che, in alcuni casi, l’avvalimento deve sottostare a delle limitazioni. Nell’ambito di lavori, servizi e operazioni di posa in opera nell’ambito delle forniture, infatti, può essere previsto che alcuni compiti siano svolti dal concorrente (ausiliata).

Condizioni e limiti

Come già detto, nell’ambito della gara di appalto, l’avvalimento ha una durata pari a quella dell’appalto. Tuttavia, l’impresa ausiliata che intende avvalersi dei requisiti di una impresa ausiliaria deve, ovviamente, sottostare a delle condizioni e ai dei limiti.

Tra queste, troviamo la possibilità di avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ogni categoria di qualificazione, e comunque solo dei requisiti economici o di quelli tecnici. La misura entro la quale ciò può avvenire è stabilita nello stesso bando di gara.

Dall’altra parte, inoltre, l’ausiliaria può fornire i requisiti richiesti solo a un partecipante per gara, e tra questi non può ovviamente figurare la stessa ausiliaria. Ciò a meno che l’ausiliata non si avvalga dell’ausiliaria per usufruire di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato. In questo caso è data la possibilità all’ausiliaria di metterle a disposizione per tanti concorrenti quanti sono indicati nel bando.

Il contratto di appalto, in ogni caso, è rilasciato all’ausiliata, mentre l’ausiliaria può risultare al massimo quale subappaltatore. Entrambe, però, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.