associazione di promozione sociale

Associazione di promozione sociale: cos’è e di che cosa si occupa?

Alla fine del 2000 è comparsa nel nostro ordinamento giuridico una nuova tipologia, quella dell’associazione di promozione sociale. Spesso si fa riferimento a queste associazioni utilizzando l’acronimo APS, ma non tutti sanno di cosa si tratti. Facciamo un piccolo riepilogo e vediamo cos’è e di cosa si occupa un’associazione di promozione sociale.

Cos’è e di cosa si occupa un’associazione di promozione sociale?

Rientrano nella classificazione di APS quelle associazioni (sia riconosciute che no riconosciute), quei movimenti e le altre aggregazioni sociali in genere che sono state costituite con l’obiettivo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di soggetti terzi, senza finalità di lucro. Siamo quindi nell’ambito delle associazioni non profit. Come abbiamo visto, la denominazione di associazione di promozione sociale può essere assunta da:

  • associazioni
  • movimenti (anche le loro federazioni o coordinamenti)
  • gruppi (anche le loro federazioni o coordinamenti).

La valenza sociale delle APS si differenzia da quella delle altre associazioni perché la loro finalità non è la tutela esclusiva degli interessi economici dei loro membri (cosa che invece accade in altri tipi di associazione, come i partiti, i sindacati o le associazioni di categoria) e perché non hanno la possibilità di stabilire delle limitazioni di ammissione degli associati basate sulle loro condizioni economiche o altre forme di discriminazione.

Per molti aspetti le APS sono molto simili alle organizzazioni di volontariato: a differenza di queste, che non possono offrire una remunerazione ai soci o ad altri addetti, le associazioni di promozione sociale in determinati casi di necessità possono remunerare i loro associati. Le APS inoltre devono contraddistinguersi per la valenza mutualistica dei servizi che erogano.

La legge 383 del 2000 prevede che le associazioni di promozione sociale che possiedono i requisiti previsti dalla stessa legge debbano iscriversi all’apposito registro nazionale/regionale/provinciale per ottenere le agevolazioni indicate dalla norma. Le APS possono ricevere donazioni e lasciti testamentari, ma hanno l’obbligo di utilizzare queste risorse per conseguire le finalità che sono previste dal loro statuto e dall’atto costitutivo.

L’atto costitutivo di una APS

Un’associazione di promozione sociale si può costituire con un atto pubblico, con una scrittura privata registrata o con una scrittura privata autenticata. L’atto costitutivo dell’APS deve indicare i seguenti elementi:

  • l’assenza di scopo di lucro;
  • le finalità di utilità sociale, civiche e solidaristiche perseguite;
  • il patrimonio iniziale;
  • la sede legale;
  • le norme relative alla rappresentanza, all’amministrazione e all’ordinamento dell’associazione;
  • i diritti e gli obblighi dei soci;
  • la nomina dei primi componenti degli organi dell’associazione
  • i requisiti e la procedura di ammissione dei nuovi associati (non possono esserci criteri discriminatori);
  • le disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell’APS;
  • l’eventuale durata dell’associazione.
  • Lo Statuto, che riepiloga le norme di funzionamento dell’associazione.