Alla fine del 2000 è comparsa nel nostro ordinamento giuridico una nuova tipologia, quella dell’associazione di promozione sociale. Spesso si fa riferimento a queste associazioni utilizzando l’acronimo APS, ma non tutti sanno di cosa si tratti. Facciamo un piccolo riepilogo e vediamo cos’è e di cosa si occupa un’associazione di promozione sociale.
Cos’è e di cosa si occupa un’associazione di promozione sociale?
Rientrano nella classificazione di APS quelle associazioni (sia riconosciute che no riconosciute), quei movimenti e le altre aggregazioni sociali in genere che sono state costituite con l’obiettivo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di soggetti terzi, senza finalità di lucro. Siamo quindi nell’ambito delle associazioni non profit. Come abbiamo visto, la denominazione di associazione di promozione sociale può essere assunta da:
- associazioni
- movimenti (anche le loro federazioni o coordinamenti)
- gruppi (anche le loro federazioni o coordinamenti).
La valenza sociale delle APS si differenzia da quella delle altre associazioni perché la loro finalità non è la tutela esclusiva degli interessi economici dei loro membri (cosa che invece accade in altri tipi di associazione, come i partiti, i sindacati o le associazioni di categoria) e perché non hanno la possibilità di stabilire delle limitazioni di ammissione degli associati basate sulle loro condizioni economiche o altre forme di discriminazione.
Per molti aspetti le APS sono molto simili alle organizzazioni di volontariato: a differenza di queste, che non possono offrire una remunerazione ai soci o ad altri addetti, le associazioni di promozione sociale in determinati casi di necessità possono remunerare i loro associati. Le APS inoltre devono contraddistinguersi per la valenza mutualistica dei servizi che erogano.
La legge 383 del 2000 prevede che le associazioni di promozione sociale che possiedono i requisiti previsti dalla stessa legge debbano iscriversi all’apposito registro nazionale/regionale/provinciale per ottenere le agevolazioni indicate dalla norma. Le APS possono ricevere donazioni e lasciti testamentari, ma hanno l’obbligo di utilizzare queste risorse per conseguire le finalità che sono previste dal loro statuto e dall’atto costitutivo.
L’atto costitutivo di una APS
Un’associazione di promozione sociale si può costituire con un atto pubblico, con una scrittura privata registrata o con una scrittura privata autenticata. L’atto costitutivo dell’APS deve indicare i seguenti elementi:
- l’assenza di scopo di lucro;
- le finalità di utilità sociale, civiche e solidaristiche perseguite;
- il patrimonio iniziale;
- la sede legale;
- le norme relative alla rappresentanza, all’amministrazione e all’ordinamento dell’associazione;
- i diritti e gli obblighi dei soci;
- la nomina dei primi componenti degli organi dell’associazione
- i requisiti e la procedura di ammissione dei nuovi associati (non possono esserci criteri discriminatori);
- le disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell’APS;
- l’eventuale durata dell’associazione.
- Lo Statuto, che riepiloga le norme di funzionamento dell’associazione.