Cos’è la chiamata in garanzia? E’ un istituto che consente di far partecipare ad un processo civile il garante di una delle parti.
In linea generale, il Codice di Procedura Civile consente a ciascuna delle parti coinvolte di chiamare nel processo un terzo per due principali motivi: la parte richiedente considera comune la causa o richiede di essere garantita. Nel secondo caso, si parla di chiamata in garanzia.
Scopriamo di che si tratta, cosa prevede il Codice di Procedura Civile, chi può richiederla ed altri dettagli su come funziona.
Chiamata in garanzia: cosa prevede il Codice Civile
Durante un processo civile, ciascuna parte può chiamare in giudizio un terzo con la ‘pretesa’ di essere garantita, per avere modo di riversare sul terzo in tutto o in parte gli effetti pregiudizievoli dell’accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti.
E’ quanto stabilito dall’art. 106 del Codice di Procedura Civile.
Non si tratta di un semplice invito: la parte che ‘pretende’ di essere garantita ha intenzione di riversare sul terzo garante gli effetti di un’eventuale perdita in giudizio.
Spetta alla parte interessata provvedere alla chiamata in causa del terzo: dovrà procedere con la citazione a comparire all’udienza fissata dal magistrato. Tale citazione notificata al terzo chiamato in garanzia andrà, in seguito, depositata presso la cancelleria del giudice.
Il terzo che riceve la chiamata in garanzia si dovrà difendere. Le spese di giudizio da lui sostenute saranno a carico della parte perdente che ha preteso il suo intervento in causa.
Chi può richiederla
Secondo la normativa del c.p.c. può richiedere la chiamata in garanzia;
– la parte attrice in prima udienza (in caso di necessità sorta dall’attività svolta dal convenuto) dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice (art. 269 c.p.c.);
– la parte convenuta che dovrà formulare la richiesta nella comparsa di risposta depositata tempestivamente, pena la decadenza. In tal modo, il giudice potrà differire la prima udienza e permettere la pronta citazione del garante terzo.
Garanzia propria e impropria
C’è da distinguere la garanzia propria e impropria.
Si ha la garanzia propria quando:
– la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo;
– i titoli delle due domande sono obiettivamente connessi;
– esiste un unico fatto che genera le responsabilità prospettate con l’azione principale e di regresso;
– il rapporto di garanzia è previsto espressamente dalla legge come nel caso della garanzia per i vizi della cosa venduta.
La garanzia impropria scaturisce da una correlazione negoziale tra autonomi rapporti giuridici come nel caso della vendita a catena. Si verifica quando la parte intende riversare (in tutto o in parte) sul terzo chiamato tutte le conseguenze della lite o dell’inadempimento, seppure in base ad un titolo differente da quello della richiesta principale.