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Modello A1: a che cosa serve? quando va inviato e a chi?

Il modello A1 è un documento portatile il cui obbiettivo è quello di certificare che un lavoratore impegnato a lavorare in un paese straniero è comunque in possesso dell’assicurazione previdenziale attinente al paese europeo in cui ha sede l’azienda datrice di lavoro. Secondo l’INPS (ovvero l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), il lavoratore, che viene definito “distaccato” perché svolge la sua attività professionale in una sede distaccata, rimane comunque assicurato alla Previdenza Sociale.

Ciò non vale solo per i lavoratori dipendenti, anche per gli autonomi: in questo caso, infatti, si è obbligati ad attestare l’esistenza dell’assicurazione nel paese dove abitualmente si svolge la propria attività. Il modello A1 è molto importante perché stabilisce in quale stato andranno versati i contributi previdenziali del lavoratore ed esso rimane valido o fino alla data di scadenza precedentemente indicata al suo interno o fino al ritiro stabilito dall’istituzione incaricata.

Quando bisogna presentare il modello A1

Il modello A1 dev’essere presentato qualora si presentino le condizioni stabilite per il distacco che sono normate a livello europeo dall’articolo 12 del Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 883 e dall’articolo articolo 14 del Regolamento CE 16 settembre 2009, n. 987.

In parole più semplici, si è obbligati a presentare il certificato A1 quando il cittadino comunitario si reca a svolgere la sua attività professionale in un altro Stato membro dell’Unione Europea (ovviamente un paese diverso da quello di residenza, da qui l’idea di “distacco”) in via temporanea. Inoltre, va presentato anche quando l’esercizio della professione viene espletata in più nazioni europee: in questo caso si parla di “lavoro contemporaneo” e non solleva dall’obbligo di certificare all’INPS la propria situazione previdenziale.

Il distacco per il lavoratore dipendente e autonomo

Per quanto riguarda il lavoratore dipendente, il distacco si viene a verificare quando il datore di lavoro decide (in modo autonomo e in base alle necessità aziendali) di trasferire la risorsa in un altro paese membro dell’Unione Europea per un periodo temporale massimo quantificato in 24 mesi. La presentazione della domanda all’INPS va fatta dal datore di lavoro prima della partenza, mentre per quanto riguarda chi ha la partita Iva, tale richiesta sarà compito del professionista autonomo.

In modo analogo al caso del cittadino dipendente, anche chi è autonomo può recarsi, sempre temporaneamente per un massimo di 24 mesi, a svolgere la sua attività in un altro stato UE diverso da quello di residenza, previa presentazione del certificato A1 presso la sede INPS territoriale di competenza.

Quando e come va inviato e modello A1

Dal 2019 il modulo A1, reperibile online, può essere trasmesso all’INPS unicamente per via telematica (mentre prima si poteva spedire all’Ente territoriale competente tramite cassetto bidirezionale). Tale procedura può essere attuata sia da parte dei datori di lavoro e dei singoli professionisti autonomi, che dagli intermediari preposti. Il certificato A1, quindi, andrà inviato seguendo questo specifico percorso:

  • Accede al sito internet dell’INPS.
  • Selezionare “Tutti i servizi” e in seguito inserire, nell’apposito campo libero la dicitura “Servizi per le aziende e consulenti”.
  • Accedere al “Portale delle Agevolazioni (exDiResCo)”, poi a “Distacchi” e selezionare la “Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE”

L’esito della richiesta sarà visibile nell’area utenti dedicata e l’utente sarà avvisato della ricezione della domanda sia tramite comunicazione di posta elettronica che tramite avviso SMS. Esistono comunque delle categorie di lavoratori che sono escluse dall’invio telematico: si tratta dei lavoratori autonomi distaccati regolati dall’articolo 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004, dei dipendenti pubblici (art. 11, par. 3, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004), del personale di volo o di cabina e di altre eccezioni regolate dall’articolo 16 Reg. (CE) n. 883/2004.