codice tributo

9001 codice tributo: a cosa si riferisce e a chi interessa?

Chi ha avuto modo od occasione di dover compilare un modello F24, sa bene che per ogni tipo di tassa o tributo da versare è associato un codice univoco composto da quattro cifre. Per esempio 9001 codice tributo che deve essere inserito nel momento in cui ci apprestiamo a regolarizzare la nostra posizione con il Fisco a seguito di un accertamento fiscale. Se quindi vi è arrivato un avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate recante il numero 9001 codice tributo, continuate a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Cosa sono i codici tributo?

Come già accennato, il codice tributo consiste in una sequenza numerica composta da quattro cifre. Ogni codice tributo ha lo scopo di identificare, all’interno del modello F23 e del modello F24, il tipo di tributo, contributo, tassa o imposta che ci si appresta a versare all’Agenzia delle Entrate.

Va da sé, quindi, che affinché il pagamento vada a buon fine è di fondamentale importanza che il codice tributo sia inserito correttamente. In caso di errore, infatti, il pagamento potrebbe non essere valido e quindi il contribuente potrebbe incorrere in sanzioni.

9001 codice tributo: cos’è e a cosa serve?

Nel caso specifico del numero 9001 codice tributo, si tratta di un codice utilizzato nel caso in cui siano avviate delle procedure di accertamento fiscale dalle quali emerga la presenza di un debito. Generalmente questo tipo di accertamenti fiscali sono effettuati in seguito all’invio della dichiarazione dei redditi.

Se quindi dovessero emergere delle irregolarità, l’Agenzia delle Entrate provvede a inviare al contribuente una comunicazione. In tale comunicazione saranno trasmesse le informazioni circa il tributo contestato, il motivo del pagamento tramite il relativo numero identificativo (9001 codice tributo in questo caso) e, infine, l’ammontare da versare tramite modello F24.

La somma da versare comprenderà non solo quanto dovuto a titolo di imposta omessa, ma anche la relativa sanzione e gli interessi maturati per ogni giorno di mancato pagamento. Nel caso in cui si dovesse ritenere la contestazione dell’Agenzia delle Entrate un errore, il contribuente può ricorrere all’autotutela. In alternativa, può preliminarmente contattare l’Agenzia delle Entrate all’indirizzo indicato nella comunicazione di irregolarità o tramite pec all’indirizzo dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it

9001 codice tributo: sezione e rateazione

Come abbiamo già detto, per pagare quanto dovuto e identificato con il codice tributo 9001 si può ricorrere al modello F24. Se però tale pagamento avviene dopo l’accertamento ed entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, la sanzione beneficia di una riduzione del 10%.

Inoltre, in base agli importi è possibile chiedere una rateizzazione. Infatti, per importi fino a 5.000 euro possono essere richieste 6 rate. Superata la soglia dei 5.000 euro, le rate possono essere massimo 20. In ogni caso, la prima rata deve essere versata entro 30 giorni.

In caso di rateizzazione del pagamento delle somme di cui al 9001 codice tributo, devono essere aggiunti gli interessi di dilazione. Per indicare le somme relative a tali interessi andrà inserito il codice tributo 9002.

Nel caso in cui non si dovesse provvedere al pagamento né alla richiesta di rateizzazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario, si è sottoposti a sanzione piena (30% anziché 10%).

Inoltre, se non si dovesse provvedere al pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si perde il diritto alla rateizzazione. Ciò avviene anche nel caso in cui non dovesse avvenire il versamento delle successive rate entro il termine di pagamento di quella successiva. In questo caso gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni saranno iscritti a ruolo.

Infine, in caso di pagamento tramite ravvedimento, il contribuente dovrà versare anche gli interessi e le sanzioni aggiuntive. Tali somme andranno indicate in base ai codici tributo riportati nella risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011 dell’Agenzia delle Entrate.