Gli eredi di un bene, immobile o no, che superi il valore di 100000 euro, sono tenuti a fare una dichiarazione sulla sua successione all’Agenzia delle Entrate, entro un anno dalla morte del defunto. Ma qual è l’iter da seguire? C’è un modello di dichiarazione da poter scaricare online?
Come fare la dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio, in cui gli eredi che ricevono un bene esprimono l’intenzione di tenerlo o di rinunciarvi. Per questo, la stessa Agenzia delle Entrate, a cui bisogna presentarlo, mette a disposizione un modello, in cui, oltre al codice fiscale del defunto, è necessario compilare campi che riguardano:
- il tipo di dichiarazione, che comprende la devoluzione dell’eredità;
- i beneficiari, in cui bisogna specificare il loro numero;
- i dati del defunto;
- i dati del testamento, ossia quando è stato pubblicato e registrato;
- i dati dell’erede, ovvero chi presenta il modello, e vi è al di sotto anche una sezione per chi risiede all’estero;
- la firma del modello;
- i casi particolari;
- l’impegno alla presentazione telematica.
A questa dichiarazione di successione, vi sono anche tasse ed imposte da pagare, a seconda del bene che si ha in eredità, e queste si possono pagare in forme rateali. Tuttavia, ci sono anche spese detraibili, che possono riguardare, ad esempio, i costi dei riti funebri, ma in questo la cifra massima da detrarre è di 294,50 euro, ossia il 19 % delle spese che hanno un importo massimo di 1550 euro. Ovviamente, se ci si rivolge a dei professionisti come i notai o a enti come il Caf, bisogna considerare anche i loro costi.
Attività e passività del patrimonio ereditario
E’ bene fare una distinzione tra patrimonio ereditario attivo e passivo. Quello attivo comprende beni mobili, gioielli, denaro, titoli di qualunque natura, beni immobili, titoli al portatore, quote ed azioni di società di capitali. Sono passivi, invece, quei beni che comprendono spese mediche e chirurgiche, debiti ereditari e spese funebri.
A fare la distinzione tra queste due tipologie di beni è l’articolo 723 del Codice Civile, che recita così: “Dopo la vendita (dei beni), se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti”.