Come aprire un’associazione nel Terzo Settore: guida completa

Quando si vuole aprire un’associazione nel terzo settore è necessario innanzi tutto avere chiaro il motivo e il progetto che si vuole delineare, in quanto questo per appartenere a tale categoria deve essere basato su valori: solidali, civili o di utilità sociale.

Proprio per questo motivo è necessario seguire un percorso al quanto articolato e rispettare in modo adeguato la normativa, partendo anche dalla valutazione della forma giuridica idonea alla registrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Vediamo nel dettaglio quali sono principali passaggi necessari per costituire correttamente un’associazione o un ente del terzo settore.

Valutare la forma giuridica adatta

Costituire un’associazione implica la scelta di un modello organizzativo specifico, fondato sull’assenza di finalità lucrative e sulla condivisione di valori comuni tra i soci.

È quindi importante chiedersi se questa sia effettivamente la struttura più idonea rispetto alle attività che si intendono svolgere e se esistono altre forme giuridiche, come fondazioni, cooperative o società benefit, più coerenti con le finalità progettuali.

Occorre inoltre individuare la tipologia di associazione più idonea, andando a considerare fattori come la partecipazione dei volontari, il grado di democraticità e trasparenza gestionale desiderato, e l’eventuale aspirazione a ottenere il riconoscimento come Ente del Terzo Settore (ETS).

I requisiti per aprire un ente del Terzo Settore

Affinché un’associazione possa essere riconosciuta come ETS e accedere alle agevolazioni previste, deve soddisfare una serie di requisiti ben precisi. Prima di tutto, deve essere costituita con l’obiettivo esclusivo o principale di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro.

Le attività svolte devono rientrare tra quelle considerate di interesse generale, secondo l’articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

Nel caso in cui vengano esercitate anche attività diverse, queste devono essere dimostrabilmente strumentali e secondarie rispetto a quelle principali, e i relativi ricavi non devono superare determinate soglie: il 30% delle entrate complessive oppure il 66% dei costi complessivi dell’ente.

Un ulteriore requisito riguarda il rispetto della disciplina retributiva: i compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori non devono superare del 40% i valori previsti dai contratti collettivi di riferimento, fatta eccezione per alcuni ambiti specifici come la formazione universitaria, la ricerca scientifica o le prestazioni sanitarie.

Inoltre, il trattamento economico dei lavoratori deve essere conforme ai contratti collettivi applicabili, e non deve esserci una differenza retributiva tra dipendenti superiore a un rapporto di uno a otto.

Redazione dell’atto costitutivo e dello statuto

Una volta effettuate queste valutazioni, è necessario redigere l’atto costitutivo e lo statuto, che sono i due documenti fondativi di un’associazione.

Lo statuto deve andare a riflettere i principi e l’organizzazione interna dell’ente, e nel caso delle APS, deve conformarsi ai requisiti specifici del Codice del Terzo Settore, alla normativa IVA e al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in attesa dell’operatività completa delle agevolazioni previste dal Titolo X del Codice.

È buona prassi predisporre due esemplari dell’atto, entrambi firmati in originale, sebbene l’Agenzia delle Entrate consenta la registrazione con una sola copia originale e una in fotocopia, la doppia firma in originale riduce il rischio di complicazioni a livello burocratico.

Ottenimento del codice fiscale e registrazione dell’atto

Dopo la stesura dell’atto costitutivo e dello statuto, si procede con la richiesta del codice fiscale dell’associazione, utilizzando il modello AA5/6. L’istanza può essere presentata telematicamente o, in alternativa, di persona presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, tramite appuntamento da prenotare sul portale ufficiale.

Una volta ottenuto il codice fiscale, sarà necessario versare l’imposta di registro di 200 euro tramite modello F24.

La registrazione dell’atto avviene sempre presso l’Agenzia delle Entrate, ufficio registrazione atti. Qui si dovranno presentare i due esemplari dell’atto, il modello 69 debitamente compilato e l’F24 comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta.

Iscrizione al “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore”

Completata la fase di registrazione, si accede alla parte conclusiva del percorso: la domanda di iscrizione nel RUNTS, attraverso il portale ufficiale del Ministero del Lavoro.

L’iscrizione nella sezione dedicata alle APS è condizione imprescindibile per godere dello status di ente del Terzo Settore e delle relative agevolazioni.

L’eventuale richiesta di attribuzione della partita IVA sarà necessaria solo nel caso in cui l’associazione preveda di svolgere attività commerciali accessorie. In assenza di queste attività, non è richiesta l’apertura della posizione IVA.

Dunque, per affrontare la costituzione di un’associazione del terzo settore con consapevolezza bisogna porre attenzione alle condizioni e alle leggi vigenti, quando necessario, con il supporto di professionisti esperti nel settore non profit.

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