Quando la famiglia si allarga con l’arrivo di un bambino, la casa si riempie di gioia; i più piccoli però hanno bisogno di tante attenzioni e i genitori che lavorano non sempre hanno il giusto tempo a disposizione. La maternità facoltativa è uno strumento che permette di richiedere un periodo di astensione dal lavoro: vediamo cosa prevede la legge, come funziona, chi può richiederlo e quanto dura.
Cos’è la maternità facoltativa, chi può beneficiarne e quanto dura
Il congedo parentale viene spesso chiamata maternità facoltativa perché è un periodo di astensione dal lavoro non obbligatorio che può essere concesso ai genitori, in modo da prendersi cura del loro bambino durante i suoi primi anni di vita. Hanno il diritto al congedo parentale tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti; non possono richiederlo i genitori sospesi o disoccupati, i lavoratori domestici e i lavoratori a domicilio.
Il congedo parentale può essere richiesto dai genitori naturali del bambino nell’arco dei suoi primi dodici anni di vita o dai genitori adottivi o affidatari nei primi dodici anni dal momento in cui il bambino è entrato a far parte della famiglia (indipendentemente dall’età). Il periodo di astensione può arrivare complessivamente (ovvero tra i due genitori) ad un totale di dieci mesi (undici, se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi, anche se non continuativamente). Il periodo può essere fruito dai genitori anche in maniera contemporanea. Se il rapporto di lavoro si interrompe proprio durante l’astensione, il diritto al congedo decade.
Considerando il limite massimo di dieci o undici mesi, il congedo può essere utilizzato:
- dalla madre lavoratrice dipendente che si astiene dal lavoro per massimo sei mesi, continuativi o frazionati;
- dal padre lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per massmo sei mesi continuativi o frazionati (possono diventare sette se il periodo di astensione è di lameno tre mesi);
- dal padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione della madre o anche se la madre non lavora;
- dal genitore solo (il padre o la madre) per un periodo di massimo dieci mesi continuativi o frazionati.
Cosa prevede la legge sul congedo parentale: indennità e domanda
Dal 2012 la maternità facoltativa (o paternità) è stata introdotta la possibilità di fruire del congedo su base oraria. Dal 2015, con il famoso Jobs Act, è stata introdotta la possibilità di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, con un orario ridotto al massimo del 50%. Ai genitori che richiedono il congedo parentale spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per i periodo di astensione durante i primi sei anni di vita del bambino per una durata massima di sei mesi.
Quando ha il bambino ha un’età compresa tra i sei e gli otto anni, al genitore spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione, ma solo se il reddito individuale del genitore è inferiore al trattamento minimo moltiplicato per 2,5 volte, oppure se nessuno dei due genitori abbia fruito della maternità facoltativa nei precedenti sei anni. Non spetta alcuna indennità al genitore che si astiene dal lavoro se il figlio ha un’età tra gli otto ed i dodici anni.
La domanda deve essere inviata all’istituto previdenziale prima dell’inizio del periodo di astensione. La richiesta va trasmessa all’Inps tramite i servizi telematici dell’istituto. In alternativa è possibile chiamare il contact center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06164164, o affidarsi ad enti d patronato o altri intermediari abilitati, che trasmetteranno telematicamente la richiesta all’Inps.