Il procedimento di pignoramento presso terzi è una forma di rapporto giuridico che si stabilisce tra il debitore e un terzo. L’espropriazione in tal senso può avere, come oggetto, crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo o cose mobili di proprietà del debitore che il creditore procedente ritiene si trovino in possesso del terzo. Dal punto di vista pratico, i crediti vantati dal debitore possono essere pretesi dal creditore a seguito di un’analisi patrimoniale.
Iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi: i dettagli utili
Tra i principali crediti sottoponibili a pignoramento presso terzi ci sono i conti correnti, bancari o postali che siano. Questi strumenti possono essere determinati attraverso delle indagini effettuate da apposite realtà del settore, le quali possono individuare i codici ABI e CAB del debitore avvalendosi, tra l’altro, della determinazione di una specifica area geografica.
In base alla vigente normativa sulla privacy, è possibile conoscere la movimentazione e/o l’eventuale inattività del conto da pignorare; un conto corrente cointestato è pignorabile nella misura massima del 50% della somma depositata; in un conto rosso o non capiente, i versamenti per azzerare lo scoperto non sono affatto pignorabili, mentre lo sono tutti gli eventuali depositi che verranno effettuati successivamente nel momento in cui il conto verrà riaperto.
I protagonisti di questa situazione sono ben definiti. Assieme alle figure del debitore, del creditore e del Giudice dell’esecuzione, c’è anche quella del terzo pignorato dando, così, piena concretizzazione al pignoramento presso terzi (debitor debitoris). Il soggetto in questione, però, è da ritenersi estraneo al procedimento esecutivo dello stesso.
I ruoli nello specifico
il Tribunale competente per la procedura di pignoramento presso terzi è individuato come segue: se il debitore è una Pubblica Amministrazione, il Giudice del luogo di residenza assume i contorni di sfera competente; in alternativa a ciò, si possono riprendere i parametri normativi dell’articolo 159 TUEL affidando il tutto al giudice del luogo di residenza del terzo tesoriere; negli altri casi, la competenza spetta all’organo giudiziale legato alla residenza del debitore.
Per quanto riguarda l’atto di pignoramento nei confronti di soggetti terzi si ha a che fare con l’imposizione di un vincolo di destinazione sulla parte creditizia del cattivo pagatore per soddisfare il procedente preposto all’espropriazione. In poche parole, si attiva una specie di cessione forzata del credito in questione nei confronti del rispettivo creditore.
Dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento, il terzo pignorato non deve comparire presso il Tribunale competente ma deve formulare una dichiarazione al creditore procedente tramite raccomandata o PEC nell’arco di 10 giorni.
Ad ogni modo, non c’è nessun obbligo che imponga al terzo di rendere predetta dichiarazione. Difatti, la mancanza di ciò non comporta alcun rischio a danno del creditore di turno. Al contrario, ci sono doveri di pura collaborazione da parte del terzo nei riguardi del giudice competente.
Inoltre al terzo si impone la custodia della somma pignorata ed è tenuto a non corrispondere alcuna somma pignorata per tutta la durata del processo. Quindi, appare evidente che la responsabilità e la consapevolezza giochino un ruolo fondamentale per far andare in porto, in modo positivo, l’intero iter.