Nel caso in cui ci si trovi nella condizione di essere creditore, si può ricorrere al pignoramento autovetture del debitore. Si tratta di un procedimento relativamente breve che porta all’esecuzione forzata su questo tipo di beni mobili. Ma in che cosa consiste nello specifico il pignoramento dei veicoli, come si articola e come ci si può opporre?
Pignoramento autovetture: che cos’è?
In caso di insolvenza, può verificarsi una esecuzione forzata sui beni mobili del debitore. Tra queste esecuzioni c’è anche il pignoramento autovetture, ovvero il pignoramento delle vetture del debitore. Tra queste rientrano non solo le auto, ma anche le moto e i rimorchi. Il procedimento di pignoramento autovetture, al contrario di quello per altri beni mobili (articoli 513 e ss. del Codice di Procedura Civile), può essere realizzato anche se la vettura non si trova presso il domicilio del debitore.
Spesso infatti era impossibile rinvenire i veicoli intestati al debitore, e quindi si è optato per introdurre una normativa (rappresentata dall’articolo 521 bis del Codice di Procedura Civile) che ovviasse al problema. A partire dal 2014, quindi, il pignoramento autovetture è possibile anche senza che le stesse siano rinvenute, grazie alla trascrizione del pignoramento nei pubblici registri automobilistici. Così facendo il debitore riceve la notifica del pignoramento e della trascrizione nei PRA.
Come funziona: i vari passaggi
Come funziona il pignoramento delle autovetture? In primo luogo il creditore ha la facoltà di verificare, presso il Pubblico registro automobilistico (PRA) e tramite visura, se il debitore è proprietario di una autovettura. Se sì, può procedere a far redigere un atto di pignoramento del veicolo ai sensi dell’art. 492 c.p.c.
L’atto di pignoramento è quindi notificato al debitore, quindi l’ufficiale giudiziario ne riconsegna una copia al creditore affinché lo trasmetta al PRA. Il debitore ha quindi dieci giorni di tempo per consegnare il veicolo (unitamente alla carta di circolazione e ai documenti di proprietà) all’Istituto di vendite giudiziarie (IVG) competente.
Passati dieci giorni, subentra l’intervento della Polizia, che procede quindi all’asportazione coattiva del veicolo e alla sua consegna all’IVG competente. Quest’ultimo si occupa infine di comunicare l’avvenuta presa in custodia del veicolo al creditore, il quale ha trenta giorni di tempo per iscrivere a ruolo il pignoramento nella cancelleria del Tribunale competente.
Una volta iscritto al ruolo, passati quarantacinque giorni dal deposito, il creditore è tenuto a depositare l’istanza di assegnazione o di vendita del veicolo.
Vale la pena sottolineare che il creditore è tenuto al pagamento degli oneri relativi al pignoramento autoveicoli. Tra questi rientrano, oltre alle spese legali dovute all’avvocato incaricato, anche, per esempio, i costi legati alla visura e alla trascrizione al PRA, le spese di notifica dell’atto di pignoramento, le imposte di bollo e i costi dell’Istituto vendite giudiziarie.
Opposizione al pignoramento autovetture: come si fa?
Per contrastare gli effetti del pignoramento autovetture è possibile presentare una specifica opposizione al pignoramento. Si tratta di un’azione rivolta appunto a contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione del pignoramento. L’opposizione può essere rivolta sia se il pignoramento è stato già notificato sia se non lo è ancora stato. Ovviamente, sarebbe più opportuno (e generalmente si riscontra un maggiore successo) presentare opposizione prima della notifica.
Nel primo caso, ovvero se è già stato notificato l’atto di pignoramento al debitore, si propone opposizione attraverso il deposito di un ricorso al Giudice dell’esecuzione stessa. Quest’ultimo sarà quindi tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti e il termine entro il quale l’opponente deve notificare al creditore il ricorso. Contestualmente, emetterà un decreto tramite il quale informare il creditore dell’opposizione. Successivamente, ovvero dopo l’udienza, il Giudice emetterà un’ordinanza con la quale deciderà se sospendere o meno l’esecuzione del pignoramento.
Procedura diversa se, invece, l’esecuzione non sia stata ancora avviata, ovvero il pignoramento non è stato notificato ma solo annunciato tramite notifica del precetto. In questo caso l’opposizione è mossa direttamente contro il precetto tramite un atto di citazione. Questo deve essere proposto innanzi il Giudice di cognizione competente per materia o per valore e territorio, dal momento che in questa fase non è ancora assegnato un giudice per l’esecuzione designato. Quest’ultimo, in ogni caso, già in questo momento può decidere se sospendere o meno il pignoramento.