Il pignoramento è un atto di espropriazione forzata, di cui esistono varie tipologie, stabilite nell’articolo 543 del Codice di Procedura Civile, ed uno di essi è il pignoramento presso terzi. Ma come funziona? Come viene notificato?
Cos’è e come funziona
Il pignoramento presso terzi ha come oggetto dei beni del debitori, che sono in possesso di un terzo soggetto. In pratica, sono coinvolti il creditore, il debitore ed un terzo, che può essere il debitore del debitore.
Perché questo pignoramento sia valido, esso deve:
- essere notificato sia al terzo che al debitore, e l’atto deve contenere un’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e i crediti soggetti a pignoramento;
- essere indicato nell’atto i beni e le somme dovute, anche in maniera generica;
- riportare specifiche informazioni nell’atto, come la dichiarazione di domicilio o residenza e l’indirizzo PEC del creditore;
- presentare nell’atto una citazione del debitore, che dichiara di comparire davanti al giudice competente nella data prevista.
Il terzo, al momento della notifica, deve poi inviare al creditore una dichiarazione, tramite PEC o raccomandata a/r, in cui indica le somme o i beni del debitore che possiede, la data entro cui provvede alla consegna dei beni o pagamento del debito, ed eventualmente altri sequestri già eseguiti e notificati. I beni pignorati presso i terzi possono includere stipendi, conti correnti, pensioni ed oggetti. Non sono, invece, pignorabili i crediti alimentari o che offrono sostentamento.
La notifica e la cancellazione del pignoramento
A notificare il pignoramento, generalmente, è l’avvocato del creditore, che consegna all’Ufficiale Giudiziario la notifica, ed egli a sua volta lo trasmette al debitore e al terzo soggetto in questione. Il terzo, poi, come è stato detto deve notificare di aver ricevuto l’atto al creditore, o in alternativa all’avvocato di quest’ultimo. Dopo aver ricevuto una copia della notifica del pignoramento, l’avvocato del creditore ha trenta giorni di tempo per iscrivere la procedure al ruolo, e così avverrà l’esecuzione del pagamento.
Un’eventuale cancellazione del pignoramento varia a seconda di cosa viene pignorato. Ad esempio, per cancella il pignoramento immobiliare bisogna farlo attraverso un atto del creditore, ed egli può procedere alla rinuncia della procedura esecutiva. Se il debitore è disponibile a pagare il credito, il giudice può convertire il pignoramento, cancellandolo nella sua forma, ma ciò comporta un impegno vincolante a saldare il debito. Va, quindi, presentata un’istanza di Cancellerie, che richiede un deposito economico che deve ammontare almeno al 1/6 dell’importo totale del credito.
La rinuncia del pignoramento può essere anche non iscritta, se il debitore interviene prima dell’iscrizione del pignoramento, e sarà sufficiente in questo casa un atto di rinuncia al proprio legale, che potrà chiedere lo svincolo delle somme bloccate. Il terzo pignorato potrà, poi, liberare quelle somme.
Anche l’ammontare del pignoramento, varia a seconda del tipo di bene o credito pignorato. Ad esempio, se si pignora la pensione, l’ammontare deve essere pari a 1/5 della somma totale della pensione, se essa non supera i 2500 euro.