La prescrizione di un credito avviene quando questo non può più essere riscosso, secondo quanto prevede l’articolo 2934 del Codice Civile. Ma quando si verifica? Come funziona?
A cosa serve
La prescrizione dei crediti impedisce ad un creditore di far valere il diritto di riscuoterli, secondo la legge, e ciò avviene perché si presume che quando il diritto non viene esercitato entro i limiti previsti, il titola se ne sia disinteressato. Presumendo questo, la legge prevede che la prescrizione dei crediti possa “liberare” il debitore dai suoi obblighi, e ciò è un vantaggio a cui il debitore può rinunciare.
La legge così vuole evitare di vincolare il debito per un tempo determinato, tutelando la stabilità giuridica della situazione. Trascorso il tempo da quando è iniziata l’obbligazione, infatti, il debitore la può contestare, e la prescrizione dei crediti diventa come una sanzione d’inerzia, da parte del creditore, e quindi per il debitore è un vantaggio. L’articolo 2936 del Codice Civile, poi, stabilisce il divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, in modo da rendere nulle le clausole contrattuali pattuite tra le parti per aggirare la normativa della prescrizione del credito.
In alcuni casi, la prescrizione dei crediti può subire una sospensione, se ci sono degli impedimenti giuridici, se il creditore ed il debitore hanno un particolare rapporto giuridico. Ad esempio se sono coniugi o se uno dei due esercita la potestà genitoriale.
Quando si applica la prescrizione dei crediti
La prescrizione di questi crediti include solo alcuni diritti, come quelli indisponibili, in cui titolare non può disporre del bene in questione. Ci sono anche dei diritti patrimoniali che la legge considera indisponibili, come il diritto al versamento dei contributi o il diritto alle ferie. In questo caso, i diritti di credito sono indisponibili.
Ma quando maturano le prescrizioni dei crediti? In questo caso, bisogna considerare alcuni elementi, ovvero l’effettiva esistenza di un diritto di credito, il mancato esercizio del diritto di credito ed il decorrere di un certo periodo di tempo. Il Codice Civile stabili anche delle prescrizioni dei crediti “brevi”, nei casi di diritto dei risarcimento dei danni, delle prescrizioni dei crediti “presuntive”, nei casi previsti dall’articolo 2954 del Codice Civile, e le prescrizione dei crediti “ordinarie”, che durano dieci anni.
La decorrenza della prescrizione dei crediti, secondo l’articolo 2935 del Codice Civile, inizia dal primo momento in cui i crediti possono essere esercitati, ed in questo caso ci si riferisce ad una possibilità giuridica e non materiale. Se il contratto è disposto ad una condizione sospensiva il termine della prescrizione dei crediti decorre dal momento in cui si realizza l’evento previsto nella condizione. Il termine di queste prescrizioni può essere anche breve, ovvero di due anni, se si tratta di un danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, oppure di cinque anni, se sono inerenti ad un illecito, secondo quanto prevede l’articolo 2947 del Codice Civile, ed altri casi sono descritti nell’articolo 2948.